Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 18/03/2002

1.2 Produzione di energia qualificata al rifacimento parziale idroelettrico.

1.2.1 Valutazione dell'energia qualificata. La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come rifacimenti parziali di impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni. La quota di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici, espressa in GWh, al generico anno "i" (i=1,...,8) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è data dalla seguente formula: ECVi=(EAi- ES) + K (f+g) x ES (1) Nella formula (1) il primo addendo denota la quantità di energia riconosciuta per il potenziamento (5) dell'impianto mentre il secondo termine denota la quota parte riconosciuta al rifacimento parziale dell'impianto. I simboli indicati hanno il seguente significato: Ecvi = Produzione annua netta, del generico anno "i" dopo l'inter- vento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in GWh; Es = produzione netta di riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale, espressa in GWh; EAi = producibilità netta attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico "i", espressa in GWh; K = coefficiente che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto; f = coefficiente che riconosce a forfait la sostituzione del gruppo turbina alternatore; g = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico "Cs" dell'intervento di rifacimento parziale; Cs = Costo specifico dell'intervento espresso in M(Euro)/MW (milioni di euro al MW) si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale dopo il rifacimento (Pd).

1.2.2. Valori dei coefficienti di calcolo Coefficiente K Per qualsiasi potenza nominale, i valori del coefficiente "K", che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto, si calcolano nel seguente modo: * K = 4000 : Ns; quando 2000 ore < o = Ns < o = 6000 ore * per Ns < 6000 ore K = 0,67; per Ns < 2000 ore K = 2 Ns rappresenta il numero di ore di utilizzazione di riferimento storico dell'impianto così individuato: Ns = Es : Pp Dove Pp = Potenza nominale prima del rifacimento; Coefficienti f; g Per qualsiasi potenza nominale i valori di f e g da adottare sono i seguenti : * f = 0,2 g variabile linearmente da g = 0 per Cs < o = 0,4 M(Euro)/MW sino ad un massimo di gmax = 0,30 per Cs > o = 1,0 M(Euro)/MW.

1.2.3 Precisazioni in merito all'energia riconosciuta. Si precisa che il termine (EAi - Es), il quale misura l'energia aggiuntiva dovuta al potenziamento dell'impianto, potrà assumere negli anni secchi anche valore negativo; in tal caso esso assumerà convenzionalmente il valore nullo ai fini della contabilizzazione della produzione da certificare. Qualora si verifichi che la produzione effettiva dall'impianto nell'anno "i" sia minore della quota riconosciuta al rifacimento, verrà riconosciuta al produttore solo l'energia effettivamente prodotta in quell'anno. 2 Rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici.

2.1 Definizioni. Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

2.1.1 Impianto geotermoelettrico. L'impianto geotermoelettrico viene funzionalmente suddiviso nelle seguenti parti funzionali principali:

1) Centrale: uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;

2) Pozzi: pozzi di estrazione del vapore e di reinezione del condensato;

3) Reti di trasporto fluido: vapordotti e acquedotti di reiniezione;

4) Impiantistica di superficie: impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.

2.1.2 Rifacimento parziale di un impianto geotermoelettrico. L'intervento su un impianto geotermoelettrico esistente è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti condizioni: A. l'impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni6; B. prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario dei gruppi turbina -alternatori esistenti. Il rifacimento parziale dell'impianto può inoltre comprendere interventi di varia natura di diversa entità e complessità sulla centrale, sui pozzi, sulle reti di trasporto fluido e sull'impiantistica di superficie, quali: la costruzione ex novo di parti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopra elencati, oppure il ricondizionamento dei pozzi, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento ed interventi volti all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dello stesso.

2.1.3 Potenza nominale dell'impianto La potenza nominale dell'impianto è la somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine a vapore utilizzate nello stesso espressa in MW.

2.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in GWh. La media deve essere computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento, Potranno essere esclusi, qualora opportunamente documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto anche a causa di eventi di forza maggiore. In tal caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti.

2.1.5 Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale. La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la produzione annua netta ottenibile a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in GWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

2.1.6 Costo del rifacimento parziale. Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in Euro, rappresenta la somma di tutte le spese esclusivamente sostenute per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico, compresi gli impianti di trattamento e le opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.

2.1.7 Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale. Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato, o essere stato completato (7), entro tre anni dalla data di inizio lavori, Nel caso in cui l'intervento di rifacimento preveda anche la realizzazione di nuovi pozzi, il tempo massimo per il completamento dell'intervento è aumentato a cinque anni. La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare: la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro- insiemi significativi di lavori e opere, riferiti alle parti funzionali 1), 2), 3) e 4) (punto 2.1.1); il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti o preventivati (8), connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti (i costi esposti, qualora richiesto dal GRTN, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati); il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento (9); una corografia generale che illustri schematicamente l'intervento di rifacimento proposto. 2 Produzione di energia qualificata al rifacimento parziale geotermoelettrico.

2.2.1 Valutazione dell'energia qualificata. La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come rifacimenti parziali di impianti geotermoelettrici da diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. La quota di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici, espressa in GWh, al generico anno "i" (i = 1,...,8) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è ricavabile dalla seguente formula: Ecvi = (EAi - Es (2) Nella formula (2) il primo addendo denota la quantità di energia ri- conosciuta per il potenziamento(10) dell'impianto mentre il secondo termine denota la quota parte riconosciuta al rifacimento parziale dell'impianto. I simboli indicati hanno il seguente significato: Ecvi = Produzione annua netta, del generico anno "i" dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in GWh; Es = Produzione netta di riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale, espressa in GWh; EAi = Producibilità netta attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico "i", espressa in GWh; V = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico "Cs" dell'intervento di rifacimento parziale; Cs = Costo specifico dell'intervento espresso in M(Euro)/MW (milioni di Euro al MW) si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla potenza nominale dopo il rifacimento (Pd).

2.2.2 Valore del coefficiente di calcolo "V". Per qualsiasi potenza nominale i valori di "V" sono i seguenti: V variabile linearmente da V = 0 per Cs = 0, sino ad un massimo di Vmax = 0,75 per VO,75 per Cs > o = 1,5 M(Euro)/MW. (1) La data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto nella rete elettrica; il periodo di esercizio minimo degli impianti è valutato rispetto alla data di inizio dei lavori di rifacimento. (2) Nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto da fonti rinnovabili. (3) Nei casi degli impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda. In ogni caso prima del rilascio dei certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto. (4) Corrispondente alla data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento. (5) La richiesta di riconoscimento di rifacimento parziale ingloba quella del potenziamento e quindi non potrà essere richiesto il potenziamento definito all'articolo, comma 1 d) del Decreto ministeriale 11 novembre 1999. (6) La data di entrata in servizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto della rete elettrica; il periodo di esercizio minimo dell'impianto è valutato rispetto alla data effettiva di inizio dei lavori di rifacimento. (7) Nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili. (8) Nei casi degli impianti non ancora in esercizio alla luce di presentazione della domanda. In ogni caso prima del rilasio dei Certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto. (9) Corrispondente alla data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento. (10) La richiesta di riconoscimento di rifacimento parziale ingloba quello del potenziamento e quindi non potrà essere richiesto il potenziamento definito dall'articolo, comma 1, lettera d) del Decreto ministeriale 11 novembre 1999.

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional